Residenza

Ultima modifica 14 marzo 2022

La residenza indica il luogo dove il cittadino trascorre abitualmente la propria vita familiare e sociale.

Come

Per effettuare cambio di residenza e di indirizzo (comprese scissioni ed aggregazioni) è necessario compilare e sottoscrivere apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Anagrafe, l’Urp oppure qui scaricabile.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità, fotocopia di patente e libretti di circolazione auto/moto del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anch’esse sottoscrivere il modulo.

A norma dell’art. 5 del D. L.gs 28.03.2014 n. 47 (convertito nella legge 23.05.2014 n. 80) è necessario specificare a quale dei seguenti titoli si occupa legittimamente l’abitazione:

  1. essere proprietario (pertanto necessitano i dati catastali);
  2. essere intestatario contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (specificare data e numero);
  3. essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (serve copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile);
  4. essere comodatario del contratto di comodato d’uso gratuito, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (dati relativi alla registrazione);
  5. essere usufruttuario in forza di titolo costitutivo (indicare i dati utili a consentire la verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe);
  6. occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto (indicare i dati utili a consentire la verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe).

Qualora le persone interessate al trasferimento si inseriscano in un nucleo familiare già esistente, anche l’intestatario scheda firma il modulo per conoscenza, oppure in caso di impossibilità l’Ufficiale d’Anagrafe delegato gli spedisce comunicazione di avvio procedimento.

Una volta compilato, il modulo deve essere consegnato direttamente all’Ufficio Anagrafe, oppure inviato per raccomandata, per fax o per via telematica.

L’Ufficiale d’anagrafe procede alla registrazione preliminare e rilascia comunicazione di avvio procedimento, unitamente ai moduli necessari per il cambio di residenza o di indirizzo su patente ed eventuali libretti di immatricolazione, intestati alla persona interessata alla variazione anagrafica. L’Ufficiale d’Anagrafe consegna inoltre modulo per la cartella esattoriale TARI, da compilare e consegnare all’Ufficio Tributi.

Tempi

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 04/04/2012 n. 35, questo Ufficio provvederà entro i 2 giorni lavorativi successivi a dar corso alla registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione dell’istanza.

A seguito dell’iscrizione anagrafica questo ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende automaticamente confermata. Nel caso invece entro i 45 giorni dalla data di presentazione emerga la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione anagrafica o la discordanza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto, questo Ufficio, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, inoltrerà alla S.V. avviso di diniego dando un termine di 10 giorni dal ricevimento dello stesso per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni. Se entro tale termine non verrà avanzata da parte Vostra alcuna obiezione o se le osservazioni presentate saranno considerate insufficienti o incongrue e quindi non accoglibili, l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà al ripristino della posizione anagrafica precedente per tutti i soggetti interessati che non presentino i requisiti per l’iscrizione, dandone comunicazione al Comune di precedente iscrizione anagrafica che procederà alla reiscrizione nella propria Anagrafe della popolazione residente all’ultimo indirizzo di residenza. Contestualmente si inoltrerà segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per dichiarazioni mendaci rese in atto pubblico.

Costo

La pratica e’ gratuita.

Dove

Ufficio Anagrafe
 

Normativa

Legge 24.12.1954, n. 1228 – DPR 30.05.1989 n. 223 – L. 4.4.2012 n. 5

Ufficio di riferimento


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