TASI – Tributo servizi indivisibili

Ultima modifica 21 aprile 2020

TASI – Imposta Municipale propria

Descrizione

Il tributo per i servizi indivisibili TASI, istituita con Legge 27.12.2013 n.147 quale componente IUC, è dovuto per l’erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili.

Per servizi indivisibili si intendono in linea generale i servizi, le prestazioni e le attività fornite dal Comune alla collettività la cui utilità ricade su tutta la popolazione e per la quale non è possibile quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro.

La TASI si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - a eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.

Come e quando

La TASI deve essere versata in due rate. La prima rata di acconto da corrispondere entro il 16 giugno e la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, da versare entro il 16 dicembre, calcolata con applicazione della aliquote stabilite dal Comune. È inoltre possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Il pagamento della TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in autoliquidazione da parte del contribuente, utilizzando i relativi codici riferiti ai diversi immobili, e il seguente codice catastale:

B729 - Codice catastale Comune di Carate Brianza

Normativa

  • Legge n. 147/2013
  • Legge n. 208/2015
  • Regolamento per l’Istituzione e l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Denunce e Variazioni

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino al verificarsi di nuove modificazioni dei dati o elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Richiesta di rimborso

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Il Consiglio Comunale con delibera n.87 del 19.12.2019 ha stabilito di confermare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni relative a Imposta Municipale Propria - IMU, come segue:

Tipologia imponibile

Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze

(escluse categorie A/1-A/8-A/9 assoggettate a IMU)

0 %

Fabbricati rurali strumentali

0,1 %

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita se non locati

0,2 %

Altri immobili ed aree edificabili

0 %

 

La Legge di bilancio 2020 (Legge 27.12.2019, n.160), nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della TASI (tassa sui servizi indivisibili). Più specificamente, è stato disciplinato il suo accorpamento nell’IMU modificando in maniera incisiva la normativa del prelievo riferito alla tassazione locale.

Tale modifica è intervenuta in epoca successiva all’approvazione delle aliquote da parte del Consiglio Comunale, pertanto si procederà nel corso dell’anno 2020 all’adozione dei relativi provvedimenti di modifica.

Ufficio di riferimento


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