Novità Codice della Strada
Pubblicato il 26 dicembre 2024 • Mobilità
La Legge n°177 del 25 novembre 2024 ha apportato nuove ed importanti modifiche al Codice della Strada, che sono entrate in vigore a partire dal 14 dicembre 2024.
Le novità introdotte, di recente, dalla legge riguardano molte delle infrazioni più comunemente commesse dall’utenza e prevedono sia l’introduzione di nuove sanzioni, che l’inasprimento di quelle già esistenti.
I provvedimenti adottati in tal senso dalla norma hanno come scopo quello di responsabilizzare l’utenza di fronte al preoccupante fenomeno di un costante e progressivo incremento delle infrazioni rilevate in ambito stradale, anche attraverso l’incisiva deterrenza rappresentata da un pesante inasprimento delle sanzioni volto a scoraggiare anche i soggetti più indisciplinati.
A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, si illustrano di seguito le principali modifiche di maggior interesse per l’utenza:
a) SOSPENSIONE “BREVE” DELLA PATENTE DI GUIDA – il provvedimento in questione (istituito ex-novo dalla L. 177/24) si applica nei confronti di quegli utenti che, con meno di 20 punti sulla patente di guida, violino determinate norme del Codice della Strada. La sospensione “breve”, applicata direttamente dall’Organo di Polizia Stradale che accerta la violazione, comporta il RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE che verrà sospesa per gg. 7 nel caso di titolari con meno di 20 punti (ma con un residuo di almeno 10) o per gg.15 per coloro che hanno, invece, meno di 10 punti sul loro documento di guida. I predetti periodi di sospensione sono raddoppiati in caso di incidente stradale. Le principali infrazioni che comportano come conseguenza la sospensione breve della patente (per i titolari aventii punteggi sopra indicati) sono le seguenti.
1) Circolazione in senso vietato (in presenza del cartello di divieto di accesso);
2) Sorpasso in località vietata (presegnalata da apposito cartello stradale);
3) Circolazione contromano;
4) Mancata precedenza;
5) Mancato rispetto del semaforo o delle indicazioni dell’Agente preposto al traffico;
6) Inversione del senso di marcia nei casi vietati dalla norma;
7) Circolazione senza casco;
8) Mancato uso o alterazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini;
9) Uso del telefonino e di altre apparecchiature elettroniche durante la guida
10) Mancata precedenza ai pedoni etc…
N.B. – chiunque venga sorpreso alla guida di veicoli durante il periodo di sospensione breve della patente sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria (s.a.p.) di € 2.046,00, nonché alla sanzione amministrativa accessoria (s.a.a.) della REVOCA della PATENTE (perdita definitiva della patente posseduta) ed al FERMO AMMINISTRATIVO del veicolo per 3 MESI.
b) USO DEL TELEFONINO (smartphone, computer, notebook, tablet e dispositivi analoghi): le sanzioni sono state inasprite e ai trasgressori si applicherà la s.a.p. di € 250,00 nonché la s.a.a. della SOSPENSIONE DELLA PATENTE (con ritiro immediato della medesima) da 15 gg. a 2 mesi;
c) GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DOVUTO ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI: la novità introdotta dalla L. 177/24 prevede la sussistenza del reato anche in assenza di sintomatologia specifica. Ciò significa che l’accertamento durante la guida della mera assunzione di sostanze stupefacenti (avvenuta anche in tempi precedenti), senza che questa comporti alterazioni evidenti dello stato psico-fisico è sufficiente a contestare il reato in questione.
d) ABBANDONO DI ANIMALI: oltre alle sanzioni già previste dal Codice Penale, le modifiche apportate recentemente al Codice della Strada comportano anche l’applicazione della s.a.a. della SOSPENSIONE della PATENTE di guida da 6 mesi ad 1 anno, se il reato è commesso mediante l’uso di veicoli;
e) SOSTE VIETATE: Oltre alla generale recrudescenza delle sanzioni previste per diverse tipologie di soste vietate dalla norma, si evidenzia in particolare l’incremento subito dalla sanzione inerente la SOSTA sugli SPAZI RISERVATI ALLE PERSONE CON DISABILITA’ che, dal 14 dicembre 2024, viene applicata per un ammontare di € 330 (€ 165,00 per i veicoli a due ruote);
f) CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI: la legge ha introdotto l’obbligo della “targa” e dell’assicurazione obbligatoria per i monopattini che, tuttavia, dovranno attendere l’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale, per essere applicate. Nel frattempo, risultano immediatamente applicabili le sanzioni di seguito elencate, tra le quali compaiono anche alcune novità:
1) Circolazione sui marciapiedi – sanzione di € 200,00;
2) Uso del casco obbligatorio anche per i conducenti maggiorenni: sanzione di € 50,00.