Limitazioni agli spostamenti dalle 23 alle 5

Pubblicato il 21 ottobre 2020 • Coronavirus

Il Ministro della Salute, di intesa con Regione Lombardia, ha firmato un’Ordinanza che consente dalle 23 alle 5 del giorno successivo solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute con un’autocertificazione che testimoni la sussistenza delle suddette motivazioni.

La misura, che sarà valida fino al prossimo 13 novembre, presenta le seguenti modifiche rispetto all’ultima Ordinanza:

LIMITAZIONI ALLE APERTURE. Sabato e domenica è disposta la chiusura degli esercizi presenti nei centri commerciali. Non si applica ai generi alimentari, prodotti per l'igiene personale, piante, farmacie e tabaccherie.

PREVENZIONE DELL’AFFOLLAMENTO. Obbligo di esporre all’ingresso degli esercizi commerciali un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO. 
1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite dalle 5 sino alle 23, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di 6 persone (esclusi conviventi e congiunti), e sino alle 18 senza consumare. Restano consentite consegna a domicilio ed asporto.
2. Sono chiusi dalle 18 alle 5 i distributori automatici “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. 
3. E’ vietata dalle 18 alle 5 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico compresi parchi e giardini.

SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI. Sono sospese tutte le gare di interesse regionale, provinciale o locale degli sport di contatto svolti dalle associazioni e società dilettantistiche. Sono consentiti gli allenamenti in forma individuale e la preparazione atletica, nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno due metri.

ATTIVITA’ SCOLASTICHE. 
1. Le scuole secondarie di 2° grado e le istituzioni formative professionali secondarie di 2° grado devono assicurare il pieno svolgimento delle attività mediante la didattica digitale integrata (DDI).
2. Le attività di laboratorio continuano ad essere svolte in presenza.

Questa l'Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia.

Questa l'Ordinanza di Regione Lombardia

Questa l'Autocertificazione.

Il Vostro Sindaco,
Luca Veggian


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy