Bonus facciate

Pubblicato il 9 febbraio 2021 • Edilizia

La legge di bilancio 2020 ha istituito l’agevolazione fiscale definita “BONUS FACCIATE” (articolo 1, commi 219-224, Legge n. 160/2019), confermato fino al 31 dicembre 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Si tratta di una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute per interventi – compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna – per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

La norma prevede quindi che condizione necessaria per avere diritto al “bonus” è che gli  edifici si trovino nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968), pertanto con determina n. 45 dell’8.2.2021, che sostituisce la determina precedente n. 975 del 30.12.2020, sono stati individuati gli ambiti del piano di Governo del Territorio riconducibili alle zone omogenee A e B del D.M. 1444 del 1968 ai fini del “Bonus Facciate”.

Per verificare se la zona urbanistica in cui è inserito l’immobile oggetto di intervento è assimilabile alle zone A o B di cui al DM n.1444/1968 è possibile consultare la planimetria aggiornata.


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