| Contatti Responsabile: Dott. Alberto Carlo Crippa
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A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.
Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio. Con la conseguenza che all’automobilista non veniva applicato l'art. 193 del Codice della Strada (che dispone il sequestro ai fini della confisca), se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni successivi a detta scadenza.
Tuttavia, una recentissima riforma (Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012), che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), a tutti passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013. In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.
Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine, infatti chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di € 845,00 ed il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.
Novità sulla comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della “cessione di fabbricato”: l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede espressamente l’assorbimento dell’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza in caso di registrazione dei contratti (all’Agenzia delle Entrate) di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso .
Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare (compravendite), resta fermo l’analogo “assorbimento” previsto dall’articolo 5 del decreto legge n.70 del 2011.
In tutti gli altri casi in cui non è prevista la registrazione del contratto, ovvero l’ospitalità per un periodo superiore ai 30 giorni, rimane valido l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (Questura o Comuni), entro le 48 ore successive.
Le disposizioni sopra indicate NON si applicano all’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. , relativo all’ospitalità per stranieri, previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (sempre entro le 48 ore dall’arrivo dello straniero).